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Attribuzione del cognome materno. Nominare per esistere!

  • Fabrizio Andreoli
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“Capite la compassione, la pazienza e l’amicizia? Forse siete stato allevato con l’idea che le donne non hanno un’anima. Pensate che ce l’abbiano?” George Sand - nome di penna di Aurore Dupin- scrittrice francese del XIX secolo.

In Italia l’articolo n.262/ Codice Civile stabilisce il principio in base al quale il figlio/la figlia assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, tuttavia se il riconoscimento viene compiuto da entrambi i genitori, il figlio/ la figlia assume automaticamente il cognome del padre.

Questo articolo è stato scalfito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.286/ 21 Dicembre 2016. Il tema è importante e se ne discute in molti settori della nostra società. Si tratta di una questione che concerne, al contempo, la dimensione individuale e la dimensione collettiva. Attualmente è possibile attribuire al minore – in caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori- sia il cognome paterno che quello materno, ma non solo quello materno.

Le nuove disposizioni trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n° 52 del 28 Dicembre 2016).

Bisogna ricordare che la non affermazione del “diritto al cognome materno” ha prodotto, nel 2014, una condanna all’Italia da parte della Corte Europea di Strasburgo per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Convenzione Europea è stata firmata a Roma il 4 Novembre 1950 e resa esecutiva con la norma n°848.

La Corte Costituzionale ha affermato che “la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’ identità personale, che nel nome trova il suo primo e immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori”.

Per i giudici della Corte Costituzionale la parità di trattamento dei coniugi - cognome materno e paterno - è garanzia di salvaguardia del nucleo familiare. Per la Corte la diversità di trattamento dei genitori nell’attribuzione del cognome al figlio/ alla figlia è espressione di una concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi. L’affermazione del diritto al cognome materno è giunta dopo anni di accesi dibattiti, sentenze della Consulta e della Cassazione, una condanna, come abbiamo riportato poco sopra, della Corte di Strasburgo. In Parlamento tale questione è stata oggetto di numerosi disegni di legge che, dal 1979, si sono susseguiti nelle diverse legislature, senza aver terminato il proprio iter di approvazione. Al Senato della Repubblica è in esame il Disegno di legge 1025 – presentato il 28 Gennaio 2019 – “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”.

La Senatrice Alessandra Maiorino (Movimento Cinque Stelle) e il Senatore Emanuele Dessì ( Movimento Cinque Stelle) sono stati i firmatari del Disegno di legge. I due Senatori, nel corso della loro comunicazione alla Presidenza del Senato, il 28 Gennaio 2019, hanno affermato che il Disegno di legge “nasce dall’ esigenza di garantire pari dignità alle donne nel quadro del rapporto coniugale, familiare e di allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei in ordine della possibilità di riconoscere al figlio i cognomi di entrambi i genitori. La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132,all'articolo 16, impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, per assicurare, in condizioni di parità di genere, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome”.

L’associazione Rete per la Parità – associazione costituita nel 2010 – ..più volte ha richiamato il Parlamento e il Governo al rispetto della Costituzione. Rete per la Parità combatte per vedere riconosciuta una parità essenziale fra uomini e donne in Italia, come stabilito dalla Costituzione. Per l’ associazione la Corte Costituzionale ha rinviato al Parlamento“ l’indifferibile riforma organica, nel rispetto del diritto all’ identità del figlio e della figlia ( art. 2 Costituzione), dell’ uguaglianza davanti alla legge e senza distinzione di sesso( art.3 Costituzione) e dell’uguaglianza tra i coniugi( art.29 Costituzione)” e “come l’ odio nella violenza psicologica si può realizzare anche con il silenzio, la sopraffazione degli uomini sulle donne si avvale dell’ invisibilità imposta con il burka e o simili costumi, che nei paesi occidentali può concretizzarsi in una narrazione che trascura le donne nella storia, nella toponomastica, nei mass media e nell’ anagrafe”. E nelle altre nazioni cosa accade in materia di attribuzione del cognome al figlio, alla figlia? Il Paese più liberale in materia è il Regno Unito. A Londra e dintorni i genitori sono liberi nella scelta del cognome del figlio. Possono attribuire il cognome del padre, della madre o entrambi.

Di più: nel Regno Unito i genitori possono decidere di attribuire un cognome nuovo senza passargli necessariamente il proprio. Ampia libertà anche in Portogallo. La Germania chiede un solo cognome: materno o paterno. Piena attenzione alle donne in Austria e Svezia. I due Paesi danno la priorità – in sede di riconoscimento – al cognome materno. Rosanna Oliva de Conciliis, presidente della Rete per la Parità, anni fa presentò un ricorso, accolto dalla Corte Costituzionale, per prendere parte al concorso per la prefettura. Il ricorso in oggetto consentì alle donne di accedere alle carriere in magistratura, prefettura e diplomazia.

Su queste tematiche è doveroso ricordare Maria Magnani Noya (1931-2011), prima sindaca donna di Torino (dal 1987 al 1990). Precorritrice dell’emancipazione femminile.

In Parlamento, nel 1979, presentò la prima proposta di legge sui cognomi.

Fonti: Rete per la Parità, https://www.reteperlaparita.it

https://www.studiolegaledionisio.com/cognome-materno-attribuito-figlio.html

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/51205.pdf

https://www.interris.it/attualita/nel-nome-del-padre-e-della-madre/

“Le più belle pagine d’ amore”, a cura di Jill Dawson, La Tartaruga Edizioni, 2000, p.24

 

Fabrizio Andreoli

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